INTRODUZIONE

Spesso, un incidente stradale o nautico non causa la morte di un soggetto ma è ugualmente fonte di gravi conseguenze. Ci riferiamo, in particolare, ai casi in cui la vittima del sinistro riporta delle lesioni personali gravi o gravissime.

L’art. 590 bis c.p. – aggiunto al Codice penale dalla Legge 41/2016 – rubricato come

“lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime”, prevede che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali”.

Il delitto disciplinato dall’art. 590 bis c.p. – come accade per l’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) rispetto al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) – è un’ipotesi colposa speciale rispetto alle lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. 
In altre parole, laddove le lesioni (gravi o gravissime) siano arrecate, colpevolmente, con violazione delle norme sul Codice della Strada (nel presente approfondimento non saranno prese in considerazioni le norme nautiche), si potrà essere puntiti ai sensi dell’art. 590 bis c.p.
Viceversa, la causazione di lesioni lievi o lievissime, verificatesi anche nell’ambito della circolazione stradale, verrà punita ai sensi dell’art. 590 c.p., cioè a semplice titolo di lesioni personali colpose.

LE TIPOLOGIE DI LESIONI

Prima di passare, però, alla disamina del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), è necessario spendere qualche parola su cosa si debba intendere per “lesioni personali” e quali siano le tipologie di lesioni ravvisabili nel nostro ordinamento.

In ambito penale, si parla di lesioni personali in relazione a ferite, abrasioni, contusioni, ovvero a qualunque alterazione obiettivamente accertata o accertabile sul corpo di una persona. Non è, invece, una lesione, ad esempio, il rossore provocato da uno schiaffo sul viso. A questo punto ci si chiede quanti tipi di lesioni personali ci siano.
Innanzitutto, è necessario ricordare che il nostro ordinamento contempla due tipologie di lesioni personali: dolose o colpose.
Si dicono dolose (o volontarie) quelle lesioni che un soggetto provoca con piena coscienza e volontà e sono punite ai sensi degli artt. 582 e ss. c.p. Mentre, sono colpose le lesioni personali che non sono provocate con la volontà di nuocere a qualcuno.
Questa prima distinzione ne richiama subito un’altra ovvero la classificazione delle lesioni. 

Le lesioni (colpose e dolose) sono distinte in: lievissime, lievi, gravi e gravissime. Una lesione è considerata:

  • Lievissima quando la malattia ha durata inferiore a venti giorni;
  • Lieve se la malattia ha durata superiore a venti giorni ma inferiore a quaranta giorni;
  • Grave quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni nonché nel caso in cui si verifichi un indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);
  • Gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o, ancora, “la perdita di un arto o una mutilazione che rende l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella” (art. 583, comma 2, c.p.).

Quanto detto, però, non è sufficiente per comprendere l’argomento trattato. Infatti, l’utilizzo della locuzione “lesioni personali” volontarie (dolose) ovvero colpose (ancorché cagionate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) richiama, inevitabilmente, un altro concetto: quello della malattia. 

L’importanza del termine “malattia” risiede nel fatto che essa costituisce l’elemento (c.d. elemento discretivo) che differenzia il reato di lesioni personali dal reato di percosse di cui all’art. 581 c.p.. Il concetto di malattia – elaborato in ambito medico e ripreso da quello giuridico – è quel processo patologico, acuto o cronico, diffuso o localizzato, che determina un’apprezzabile menomazione funzionale tanto sul piano dell’organismo quanto su quello dell’intelletto.
L’aspetto medico-legale sopra evidenziato è stato assunto dal Legislatore, che definisce malattia come “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo”  che può ritenersi conclusa solo quando i relativi processi evolutivi rilevabili sono del tutto cessati.

In altre parole, la malattia – giuridicamente rilevante – è l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, allo svolgimento di un’attività lavorativa ovvero agli atti quotidiani della vita, connessi con la cura della propria persona.

ART. 590 BIS C.P. – ESAME DELLA NORMA

Esaurita questa brevissima disamina sulle nozioni di “lesioni personali” e di “malattia”, possiamo, dunque, procedere all’analisi del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

La novità assoluta è rappresentata dal fatto che quando sono cagionate lesioni personali – con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – fino a quaranta giorni (lievi o lievissime) si rientra nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 590 c.p., mentre nel caso in cui siano più gravi si deve applicare l’art. 590 bis c.p.; in tal caso, dunque, si è in presenza di una ipotesi autonoma di reato e non di aggravante dell’art. 590 c.p.. Orbene, l’art. 590 bis c.p. contempla tre differenti entità di pena.

La prima è la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e la reclusione da uno a tre anni nel caso di lesioni gravissime. 

La seconda – e più grave, perché prevede pene minime più alte – è prevista al secondo comma dell’articolo in commento: chiunque si pone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada ovvero di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da tre a cinque anni nel caso in cui cagioni lesioni gravi e da quattro a sette anni in caso di lesioni gravissime.
Parimenti, il terzo comma dell’art. 590 bis c.p., richiamando in parte altre norme del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), prevede ulteriori ipotesi in cui si applicano le medesime pene di cui al comma precedente.   

La terza cornice edittale è prevista al quarto comma, e costituisce una cornice intermedia, ossia prevede pene più gravi (più alte) rispetto alla prima, ma inferiore (più basse nel minimo) rispetto alla seconda. Le pene di cui al comma quarto sono, dunque, della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni in caso di lesioni gravi, e da due a quattro anni in caso di lesioni gravissime.

Le sanzioni appena richiamate sono comminate anche nei casi 1), 2) e 3) di cui al successivo comma quinto, che per una maggiore chiarezza, si riporta di seguito integralmente: 

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Le ipotesi su prospettate (come per il delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.) comportano, ai sensi del comma sesto dell’articolo in commento, un aggravamento di pena se il fatto è commesso:

“da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”

Queste prendono il nome di circostanze aggravanti. Al contrario, il successivo comma settimo prescrive delle diminuzioni di pena (circostanze attenuanti) laddove, nelle ipotesi previste nei commi precedenti, non vi sia responsabilità esclusiva del colpevole, ma, la persona offesa con la sua condotta (attiva o omissiva) abbia concorso alla causazione dell’evento medesimo. 

Si ritorna, invece, ad un aumento di pena negli ultimi due commi dell’art. 589 bis c.p.
Il comma ottavo disciplina, infatti, le lesioni colpose plurime: per tutte le ipotesi dei commi precedenti, qualora nel medesimo contesto, il conducente provochi lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
L’ultimo comma, il nono, apre le porte ad alcuni interessanti aspetti di procedura che meritano qualche considerazione. Ci riferiamo, in particolare, al tema della procedibilità del reato.

Solamente l’ipotesi non aggravata ammette la procedibilità a querela di parte. Questo significa che, nel caso in cui non ci siano circostanze aggravanti, la condotta di guida che ha causato delle lesioni gravi o gravissime potrà essere sanzionata penalmente solo laddove la vittima abbia sporto una querela. Viceversa, per tutte le ipotesi aggravate sopra descritte, la procedibilità sarà sempre d’ufficio.

Si riporta qui il testo completo dell’articolo in commento.

Art. 590 bis – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

 [I] Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.  

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (3) .

[III] La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’ articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’ articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[V] Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

[IX] Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Note

  1. Per le ragioni della introduzione della norma in parola, basta leggere quanto scritto a proposito della introduzione del delitto di omicidio stradale (ex art. 589 bis c.p.) nel relativo articolo.
  2. La differenza tra il reato di percosse e lesioni personali è il seguente: il reato di lesioni personali si consuma al verificarsi dell’evento “malattia” mentre nel reato di percosse la malattia manca del tutto.
  3. Tanto si legge nella relazione ministeriale dei lavori preparatori al Codice penale.
  4. Confronta quanto detto a proposito del delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., rispetto al delitto di omicidio colposo.
  5. L’art. 186, al comma 2 del C.d.S. prevede tre distinti ipotesi: a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); b) tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); c) tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Come visto, l’ipotesi sanzionata dal comma 2 dell’art. 590 bis c.p. è la lettera c).
  6. Art. 187 C.d.S.
  7. La medesima cornice edittale si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, [b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati] il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
  8. Si applica a chiunque si trovi in uno stato di ebbrezza alcolica parametrato al caso di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del C.d.S., ovvero un valore un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e cagioni per colpa le lesioni sopra descritte.
  9. Ulteriore esempio di circostanza aggravante è l’art. 590 ter c.p., il quale sanziona la fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime; in questa ipotesi “la pena è aumentata da un terzo a due terzi…”.
  10. Ovvero quelle condizioni che, qualora presenti, consentono per legge al pubblico ministero di esercitare l’azione penale come, ad esempio, la querela di parte.