
INTRODUZIONE
Perché nel nostro ordinamento è stato introdotto il delitto di omicidio stradale o nautico? In cosa consiste? Perché se si cagiona la morte di qualcuno con violazione delle norme sulla circolazione stradale o nautica, si viene accusati di tale specifico reato e non del più generico omicidio colposo? Tenteremo di fornire una risposta a queste domande, evidenziando gli aspetti più salienti della disciplina.
Il grave allarme suscitato nella collettività da condotte di guida altamente spericolate ha spinto il Legislatore Italiano, con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, ad inserire, all’interno del nostro codice penale, alcune nuove fattispecie di reato, per ampliare in modo sostanziale i margini di tutela e di sicurezza stradale.
Tra queste, ci soffermiamo, in particolare, sul nuovo art. 589 bis c.p. che descrive un’autonoma ipotesi di reato: quella dell’omicidio stradale o nautico. Autonoma rispetto al delitto di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p., per le ragioni che verranno meglio specificate nel prosieguo.
Inoltre, con l’art. 589 ter c.p., è stata inserita anche la peculiare ipotesi della fuga del conducente nel caso di omicidio stradale o nautico, secondo cui la pena deve essere aumentata da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni. Tuttavia, per comprendere le ragioni che hanno indotto il Legislatore a varare questa riforma, è necessario prima conoscere quale sia il complessivo disegno politico – criminale alla base della L. n. 41/2016.
Si è presa consapevolezza, infatti, della necessità di educare e, soprattutto, responsabilizzare il comportamento degli utenti della strada, così distinguendo l’ipotesi in cui si cagiona, in maniera non voluta, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (c.d. omicidio stradale), da quella in cui il decesso viene causato -sempre senza volere l’evento morte- mediante qualsiasi altro comportamento lesivo (c.d. omicidio colposo – art. 589 c.p.).
Nella rubrica del reato previsto dall’art. 589 bis c.p. è riportato l’attributo “stradale”, con contemporanea eliminazione, all’art. 589 c.p. (omicidio colposo), dell’inciso che recitava, al precedente terzo comma, “sulla disciplina della circolazione stradale”. Infatti, le disposizioni originarie prevedevano, nell’ambito del delitto di omicidio colposo, delle aggravanti di pena giustificate dal fatto che le condotte delittuose fossero state commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

ANALISI DELLA NORMA
L’art. 589 bis c.p., dal punto di vista della pena, contiene ben tre distinte cornici edittali, differenziate dal grado di disvalore associato alle diverse condotte colpose. Ci si soffermerà, in particolare, sulle disposizioni relative alla morte avvenuta a seguito di circolazione stradale, tralasciando il caso dell’omicidio nautico.
La prima ipotesi, meno grave, prevista al primo comma, punisce con la pena della reclusione da due a sette anni:
“chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima interna. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte”.
Al secondo comma è prevista, invece, la pena della reclusione da otto a dodici anni, allorquando l’omicidio stradale sia commesso o da un soggetto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero da un soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa appena descritta costituisce una cd. circostanza aggravante ad effetto speciale; per i non addetti ai lavori, le circostanze aggravanti ad effetto speciale sono quelle che aumentano la pena di oltre un terzo rispetto alla pena base.
Il terzo comma, inoltre, stabilisce la medesima pena della reclusione da otto a dodici anni per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto e fa abuso di sostanze alcoliche. In tal caso, il Legislatore ha inteso punire colui che ha riportato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l (quindi più basso di quello indicato sopra).
Colui che, invece, non esercita professionalmente l’attività di trasporto, ma cagiona l’omicidio sotto l’influenza della medesima forbice di tasso alcolemico rientra nell’ultima cornice edittale (che si colloca in posizione mediana tra le due sopra descritte) che prevede l’aggravante della reclusione da cinque a dieci anni (quarto comma).
La stessa pena si applica anche per talune gravi e tipizzate violazioni delle norme sulla circolazione stradale, elencate al quinto comma dell’articolo in commento quali:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Il sesto comma dell’art. 589 bis, invece, prevede un ulteriore aggravamento di pena nel caso in cui l’agente (ossia l’automobilista) provochi un incidente mortale:
“se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”.
Meritano, infine, una particolare attenzione anche gli ultimi due commi della norma in parola. Il settimo, al contrario di quelli che lo precedono, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, con una diminuzione di pena fino alla metà “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. Tale circostanza attenuante, come ha sottolineato la Corte di cassazione, è configurabile anche nel caso in cui vi sia stato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima; cioè, quando questa, con la propria condotta di guida, abbia contribuito alla realizzazione dell’evento infausto.
Significativo è anche l’ottavo comma dell’art. 589 bis c.p., che si occupa di quello che è definito, giuridicamente, concorso formale di reati: si ha concorso di reati quando un soggetto commette più reati con una sola condotta delittuosa. Questa ipotesi si verifica:
“qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone”.
La norma stabilisce che, in tal caso, deve essere inflitta la pena più grave prevista tra le violazioni commesse aumentata fino al triplo ma che la medesima non potrà superare i diciotto anni, da intendersi come limite massimo.

FERMO D’INDIZIATO DI DELITTO E ARRESTO IN FLAGRANZA
Concludendo, è opportuno rispondere ad una domanda che sorge spesso quando avviene un incidente stradale mortale, ovvero se l’automobilista autore del fatto, nell’immediatezza dell’occorso o poco dopo, possa essere arrestato o posto in stato di fermo dalle Forze dell’Ordine che sono intervenute.
La risposta a questa domanda è che, in linea generale, la misura del fermo di Polizia, ove ricorrono i presupposti previsti dall’art. 384 c.p.p., è consentita e potrà avere una durata massima di 96 ore. Tuttavia, vi sono alcune ipotesi, inerenti l’articolo in commento, per le quali tale misura non è prevista. Pertanto, entro quattro giorni, il soggetto dovrà comparire davanti ad un Giudice, il quale dovrà decidere se convalidare o meno tale misura privativa della libertà personale.
Anche l’arresto in flagranza, che è una misura che limita temporaneamente, sempre per un periodo massimo di 96 ore (quattro giorni), la liberà personale, è consentito. Tuttavia, sarà obbligatorio nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 589 bis c.p.:
“salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria” (art. 380, comma 2, lett. m-quater), c.p.p.)
Viceversa, l’arresto sarà facoltativo in ogni altro caso previsto dall’art. 589 c.p.
Ciò sta a significare che, gli agenti delle Forze dell’ordine hanno la facoltà – ma non l’obbligo – di eseguire l’arresto.

MISURE CAUTELARI: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
L’ultima considerazione attinente ai profili processuali dell’omicidio stradale è relativa all’applicazione o meno di una misura cautelare ed, in particolare, della custodia cautelare in carcere. Il nostro ordinamento riconosce e ammette le misure cautelari personali di tipo coercitivo. Ne sono un esempio la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto e l’obbligo di dimora ecc.
In particolare, l’art. 280, comma 2, c.p.p., prevede che
“la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della L. 02. Maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”.
Pertanto, alla luce di questo breve richiamo procedurale, la domanda che ci siamo posti trova una risposta affermativa: per il delitto di cui all’art. 589 bis c.p. può applicarsi la custodia cautelare in carcere.
Si riporta qui il testo completo dell’articolo in commento.
Art. 589 bis – Omicidio stradale o nautico
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte (2) .
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni (3) .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
