01.05.2025
Il soggetto danneggiato deve provare, invece, di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altro conducente
A fronte di un sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti in caso di scontro di veicoli ricorre non solo quando sia certo l’atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. E tale presunzione può essere superata solo dalla duplice prova, posta a carico del soggetto danneggiato, che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso e che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altro conducente.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31978 dell’11 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a fare chiarezza sulla responsabilità per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una moto e che ha visto finire sotto accusa l’automobilista, ritenuto autore di una condotta imprudente, avendo violentemente urtato, svoltando a sinistra, una moto, impegnata in una manovra di sorpasso, e avendo così fatto rovinare a terra il motociclista, insieme col suo mezzo, provocandogli gravi lesioni. Nonostante le obiezioni sollevate dall’uomo in sella alla moto, però, è sacrosanto addebitare, secondo i giudici, pari responsabilità ai due conducenti coinvolti nell’incidente.
In sostanza, una volta accertato che lo scontro tra i veicoli ha costituito la causa del danno, si è tenuto conto sia delle regole cautelari che era tenuto a rispettare il conducente del veicolo intento a svoltare a sinistra, sia di quelle imposte a chi, come il motociclista, iniziava e portava avanti una manovra di sorpasso, e ritenendo perciò non dimostrato se lo scontro era stato provocato dalla svolta a sinistra, improvvisa e non segnalata, del conducente della vettura, o dal comportamento del motociclista danneggiato, intento nella manovra di sorpasso, si è fatto ricorso alla presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nell’impatto.

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